Codice della strada, 300€ di multa anche se cammini: tutti pensano di poterlo fare ma è un reato | Così stattene a casa
Il Cds punisce pesantemente anche i pedoni e la multa arriva a 300€ se ti vedono camminare in questo modo. Lo fanno in tanti.
In un’epoca in cui la sicurezza stradale è sempre più al centro dell’attenzione, le regole del Codice della Strada (CdS) si fanno sempre più rigide, non solo per automobilisti e ciclisti, ma anche per i pedoni. È allarmante scoprire che una distrazione apparentemente innocua potrebbe costare caro a chi cammina per le strade delle nostre città.
Infatti, il CdS ha introdotto una normativa che prevede una multa salatissima, fino a 300€, per un comportamento che molti di noi adottano quotidianamente senza pensarci due volte. Non si tratta solo di un deterrente economico, ma di un avvertimento per la sicurezza pubblica che non possiamo più ignorare.
Pochi si rendono conto che camminare per strada in questo modo non è solo pericoloso per sé stessi, ma anche per gli altri. Il CdS ha deciso di prendere provvedimenti drastici. Se un pedone viene colto a camminare così, le autorità possono infliggere una multa che può arrivare fino a 300€.
Questa misura mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di mantenere alta l’attenzione mentre si è per strada, ponendo l’accento sul fatto che la sicurezza non riguarda solo chi guida un veicolo, ma anche chi si sposta a piedi.
Conseguenze legali per i pedoni
Trovarsi in stato di ebbrezza in luoghi pubblici può comportare conseguenze legali significative, anche se non si sta guidando. L’articolo 688 del Codice Penale italiano stabilisce chiaramente le sanzioni per chi viene trovato “in stato di evidente ubriachezza” in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Questa normativa mira a mantenere l’ordine pubblico e a prevenire comportamenti che possono disturbare la comunità. L’articolo 688 del Codice Penale punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque venga trovato in stato di ubriachezza manifesta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La multa varia da un minimo di 51 euro a un massimo di 309 euro.
Per essere sanzionati, è necessario che lo stato di ubriachezza sia evidente e si manifesti attraverso comportamenti visibili come urla, schiamazzi o molestie. La punibilità ai sensi dell’articolo 688 non richiede l’accertamento del tasso alcolemico tramite test specifici. È sufficiente che lo stato di ubriachezza sia palese e riconoscibile attraverso il comportamento del soggetto. Sono considerati indicativi dello stato di ubriachezza comportamenti come urla, schiamazzi, atteggiamenti molesti o qualsiasi altro comportamento che disturbi la quiete pubblica. La sanzione è esclusa se l’ubriachezza è incolpevole, ovvero non volontaria. Questo può avvenire in casi in cui la persona non è consapevole di aver assunto alcolici, ad esempio a causa di sostanze somministrate a sua insaputa.
Altre sanzioni
Oltre alla disciplina generale prevista dall’articolo 688, ci sono alcune situazioni particolari che meritano attenzione. Nel caso in cui un pedone in stato di ubriachezza venga fermato subito dopo aver guidato o con l’intenzione di mettersi alla guida, la Polizia può applicare le sanzioni previste dal Codice della Strada. Queste possono includere la sospensione della patente di guida. Per i neopatentati e i guidatori professionisti, il Codice della Strada impone un limite di tasso alcolemico di 0 g/l.
Questo significa che qualsiasi presenza di alcol nel sangue può portare a sanzioni severe, includendo multe elevate e sospensione della patente. Un ciclista in stato di ebbrezza non può essere sanzionato con la sospensione della patente di guida poiché non è necessaria per condurre una bicicletta. Tuttavia, il ciclista può comunque essere multato secondo l’articolo 186 del Codice della Strada, che disciplina la guida sotto l’influenza di alcol e droghe. Il Codice Penale prevede sanzioni più severe per chi commette reati mentre è in stato di ebbrezza, sia che si tratti di alcol che di droghe. In questi casi, lo stato di alterazione viene considerato un’aggravante, aumentando così la pena prevista per il reato commesso.